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| La convocazione dei Consortisti per l’elezione degli
Organi consorziali è indetta, in via ordinaria, ogni quattro anni. |
I Consortisti
Fanno parte del Consorzio, e sono iscritti ad ogni effetto di legge e
del vigente Statuto nel catasto consorziale, i proprietari dei terreni
posti nel comprensorio dell’Associazione che sono irrigati o che
possono esserlo con le acque in gestione all’Associazione stessa
ed altresì i proprietari dei beni che comunque utilizzano le medesime
o che in qualsiasi modo traggono beneficio dall’attività
consorziale (art. 5 dello Statuto).
Ne fanno pure parte gli affittuari dei suddetti terreni i quali, ai sensi
e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l’iscrizione
nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
In relazione alle finalità principali dell’Associazione le
acque consorziali vengono utilizzate per scopi agricoli e per scopi industriali.
Le utilizzazioni delle acque consorziali si indicano con il termine di
“dispense”; vi sono due categorie di dispense: quelle irrigue
e quelle industriali.
Sono “Utenti della rete principale” tutti i titolari delle
dispense della rete stessa.
In relazione alle due categorie di dispense, irrigue e industriali, vi
sono due categorie di Utenti: quelli irrigui e quelli industriali.
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Gli Utenti irrigui
Si hanno “dispense irrigue” quando le acque vengono utilizzate
per l’irrigazione di terreni agricoli; le dispense irrigue sono
“estive” o “jemali” a seconda della stagione
irrigatoria cui si riferiscono.
Gli “Utenti irrigui”, e cioè i titolari delle dispense
irrigue, sono Consortisti dell’Associazione a tutti gli effetti;
il loro rapporto con l’Associazione è regolato dalle
norme statutarie e regolamentari che li riguardano. |
Gli Utenti irrigui della rete principale sono i “Distretti”
e i “Tenimenti Isolati” (che, ai fini
delle elezioni degli Organi consorziali, comprendono anche le “Coutenze”
ed i “Fondi Irrigati Direttamente”).
I “Distretti” sono articolazioni organizzative
dell’Associazione ai fini irrigui; essi provvedono istituzionalmente
all’irrigazione collettiva di singoli settori del comprensorio
dell’Associazione caratterizzati dalla presenza di proprietà
diverse, generalmente piccole e frammentate, aventi in comune le opere
per la derivazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua,
e, generalmente, quelle per il recupero, il reimpiego e lo smaltimento
delle colature e delle acque in supero.
In base allo Statuto consorziale, i Distretti possono essere: |
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a “gestione autonoma”, quando la gestione
è affidata ad una propria “Amministrazione Distrettuale”
eletta dai Consortisti del Distretto; |
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a “gestione diretta”, quando la gestione
è affidata direttamente, per mandato del Consiglio d’Amministrazione
dell’Associazione, alla Direzione Generale, che vi provvede
a mezzo dei competenti Uffici di Zona. |
| I “Tenimenti Isolati”
dell’Associazione sono i poderi, costituiti da appezzamenti
contigui di una stessa proprietà riuniti in un solo accorpamento,
che abbiano i seguenti requisiti essenziali: |
| a) |
di regola, una superficie non inferiore a 30 ettari
irrigabili; |
| b) |
siano dotati di una propria rete di canali, autonoma
e non in comunione con altre proprietà, idonea: |
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a ricevere per l’intera stagione irrigatoria una
dispensa continua a bocca tassata dalla rete principale dell’Associazione; |
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a condurre le acque derivate all’irrigazione di
ciascuno degli appezzamenti che costituiscono il podere, unitamente
ad eventuali acque proprie del podere stesso; |
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a restituire, ove sia possibile ed utile a giudizio
dell’Associazione, le colature e le acque di supero nei cavi
consorziali. |
| I Distretti ed i Tenimenti Isolati sono raggruppati
in “Zone”: attualmente 14. Gli
Organi rappresentativi di ciascuna Zona sono i "Comitati
di Zona". |
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Gli Organi ed i Rappresentanti degli Utenti
irrigui
In ciascun Distretto a gestione autonoma i Consortisti sono convocati
per eleggere l’“Amministrazione Distrettuale”, i
cui componenti sono 7 quando il numero dei Consortisti del Distretto
è uguale o supera i 200 e 5 quando è inferiore. Su proposta
del Distretto il Consiglio d’Amministrazione può tuttavia
autorizzare una diversa composizione dell’Amministrazione Distrettuale
(art. 30 dello Statuto).
In ciascun Distretto a gestione diretta i Consortisti sono convocati
per eleggere il “Rappresentante” del Distretto. Nella
Zona Cavo Montebello per ciascun Distretto vengono eletti 2 Rappresentanti.
In ciascuna Zona i Consortisti dei Tenimenti Isolati, unitamente a
quelli delle Coutenze e dei Fondi Irrigati Direttamente, sono convocati
per eleggere i “Rappresentanti dei Tenimenti Isolati”
in ragione di uno ogni 500 ettari, o frazione superiore a 250 ettari,
di superficie consorziata di loro pertinenza.
Ad ogni Consortista iscritto nelle liste elettorali spetta un numero
di voti che è in relazione alla media annua dei contributi
consorziali versati nel triennio precedente.
Ciascun Comitato di Zona è costituito dai Presidenti dei Distretti
a gestione autonoma, dai Rappresentanti dei Distretti a gestione diretta
e dai Rappresentanti dei Tenimenti Isolati della Zona stessa ed elegge
i propri delegati all'Assemblea in ragione di uno per ogni 2.000 ettari,
o frazione superiore a 1.000 ettari, di superficie consorziata nel
perimetro della Zona stessa; il numero dei Delegati per ciascuna Zona
non può essere inferiore a tre.
I Distretti (a gestione autonoma e a gestione diretta) ed i Tenimenti
Isolati (comprese le Coutenze ed i Fondi Irrigati Direttamente) hanno
diritto ad un numero di Delegati proporzionale alla rispettiva contribuenza. |
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Gli Utenti industriali
Si hanno “dispense industriali” quando le acque vengono
utilizzate per scopi industriali, cioè per attività
produttive diverse dall’irrigazione dei terreni agricoli.
Le dispense industriali comprendono: |
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le “dispense industriali per la produzione
di energia idroelettrica”; |
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le “dispense industriali per il raffreddamento impianti
e per usi diversi” e cioè per usi ritenuti di volta
in volta dal Consiglio d’Amministrazione assimilabili alle dispense
industriali e la cui contribuenza annua risulti superiore al valore
minimo fissato dal Consiglio stesso. |
Come previsto dalle norme legislative e regolamentari
riguardanti i canali demaniali, “le dispense per usi industriali
si associano a quelle per gli usi agricoli, alle quali sono sempre
subordinate” (art. 33 del R.D. 29 marzo 1906 n. 121).
Gli “Utenti industriali”, e cioè i titolari delle
dispense industriali, sono anch’essi Consortisti dell’Associazione,
ma il loro rapporto con l’Associazione stessa è regolato
esclusivamente dalle norme delle apposite convenzioni approvate dal
Consiglio d’Amministrazione ed è limitato nel tempo secondo
la durata indicata nelle convenzioni stesse; sono quindi Utenti “aggregati”
all’Associazione per la durata delle rispettive convenzioni. |
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Gli Organi ed i Rappresentanti degli Utenti
industriali
Ai fini dell’elezione degli Organi consorziali gli Utenti industriali
sono divisi in due sezioni: |
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gli “Utenti industriali per la produzione di energia
idroelettrica”, che comprendono i titolari di dispense industriali
per la produzione di energia idroelettrica; |
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gli “Utenti industriali per il raffreddamento
impianti e per usi diversi”, che comprendono i titolari di dispense
industriali per il raffreddamento di impianti e i titolari di dispense
industriali per usi diversi. |
Ai fini dell’elezione degli Organi consorziali,
ciascun Utente industriale dovrà indicare il nominativo della
persona incaricata di rappresentare l’Utente stesso, sia per
quanto attiene l’elettorato attivo che per quello passivo.
Tutti gli “Utenti industriali per la produzione idroelettrica”
entrano a far parte del “Comitato degli Utenti industriali per
la produzione idroelettrica”.
Tutti gli “Utenti industriali per il raffreddamento impianti
e per usi diversi” entrano a far parte del “Comitato degli
Utenti industriali per il raffreddamento impianti e per usi diversi”.
Il numero dei Delegati in seno all'Assemblea spettante a ciascun Comitato
degli Utenti industriali è determinato in base alla contribuenza
media annua complessiva di tali Utenti relativa all’ultimo triennio
(anni solari).
Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Comitato degli Utenti industriali
non può essere comunque minore di tre e superiore a sei.
Ciascun Comitato provvede all’elezione dei propri Delegati all’Assemblea
scegliendoli tra i propri componenti con voto pro-capite. |
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La costituzione dell’Assemblea dei
Delegati
L’Assemblea
dei Delegati è costituita dai Rappresentanti eletti dai
Comitati di Zona degli Utenti irrigui e dalle due Sezioni dei Comitati
degli Utenti industriali.
Spetta all’Assemblea dei Delegati eleggere: |
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il
Presidente dell’Associazione, che può essere anche
non Consortista; |
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il Consiglio
d’Amministrazione, i cui componenti devono essere scelti
tra i membri dell’Assemblea dei Delegati in modo che ogni Zona
d’irrigazione e ciascuna delle due sezioni degli Utenti industriali
abbiano il proprio rappresentante nel Consiglio stesso; |
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il Collegio
dei Revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e da 2
supplenti, scelti anche tra non Consortisti; |
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il
Collegio degli Arbitri, composto da 5 membri effettivi (almeno
uno dei quali dovrà essere un tecnico) e da 3 supplenti, scelti
anche tra non Consortisti. |
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