Avvisi di pagamento

Ultimo aggiornamento il 2 Novembre 2020 alle 23:43

L’avviso di pagamento può essere pagato attraverso:

  • il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  • l’app Equiclick
  • i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti al pagoPA
  • in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio)
  • in tutti gli sportelli “Agenzia delle Entrate – Riscossione” [attualmente, a causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile garantire il libero accesso negli ufficio di Agenzia delle Entrate – Riscossione]
  • presso gli Uffici Postali – utilizzando i bollettini prestampati allegati all’avviso di pagamento o, nel caso di smarrimento di quest’ultimo,  un normale bollettino F 35 da versare su c.c.p. 13888276 intestato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, compilando i campi “codice fiscale” e “numero identificativo cartella”. Gli oneri previsti sono quelli imposti da  Poste Italiane S.p.A.modello F35

Gli avvisi di pagamento vanno saldati entro e non oltre la data indicata alla voce “Scadenza”

 

Il mancato pagamento nei termini previsti dell’avviso di pagamento comporta l’emissione di una cartella esattoriale con imputazione delle spese di notifica, che rappresentano il compenso per il servizio di notifica svolto dall’Agente della riscossione, così come previsto dall’articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999.