Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta nel quale si è provveduto al pagamento: ciò significa che i contributi di bonifica versati vanno a diminuire il reddito imponibile sul quale viene calcolata l’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati.
Per quanto concerne il contributo consortile relativo ai terreni, è possibile portare in deduzione gli oneri consortili in applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986) ovvero in relazione al regime fiscale del contribuente, qualora dalle visure catastali non si evidenzi la deduzione riferibile alla singola particella che porterebbe a considerare il contributo di bonifica già dedotto dal reddito dominicale e, pertanto, non deducibile.
In sede di dichiarazione dei redditi, si indicherà l’importo del tributo pagato al rigo “altri oneri deducibili” del modello 730/Unico: sarà necessario conservare per intero l’avviso di pagamento o la cartella esattoriale e la quietanza relativa al versamento effettuato. Non è invece deducibile il contributo consortile relativo ad un immobile locato a cedolare secca in quanto tale regime di tassazione, non essendo obbligatorio ma permettendo facoltà di scelta, permette al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario che permette di fruire della detrazione.